VePa: Vetrate panoramiche amovibili -tutto ciò che devi sapere.
Le vetrate panoramiche VePA rappresentano una soluzione funzionale che, non solo protegge dagli agenti atmosferici, ma migliora anche l’isolamento termico, energetico e acustico dell’edificio, riducendo le dispersioni termiche tra interno ed esterno.
Grazie al decreto aiuti-bis, è possibile installare vetrate panoramiche in edilizia libera senza necessità di richiedere permessi specifici, ma è fondamentale rispettare determinati requisiti. A tal proposito, l’ANCE ha pubblicato un dossier che chiarisce in dettaglio la normativa relativa alla liberalizzazione delle vetrate.
Individuare il giusto titolo abilitativo e avere la modulistica necessaria per ogni intervento edilizio può essere complesso, data la varietà di moduli da compilare, presentare e archiviare. Per evitare problemi, può esserti utile un software per i titoli abilitativi, che ti offre tutti i modelli aggiornati necessari, e un software per la gestione dei documenti, che ti consente di archiviare e condividere facilmente i documenti relativi a qualsiasi pratica edilizia.
Scopriamo quindi in quali circostanze è consentito installare vetrate panoramiche senza richiedere un permesso e quali sono le importanti novità introdotte dal decreto salva casa.
VePA: le novità del decreto salva casa
Il decreto salva casa introduce importanti modifiche alla disciplina dei permessi per l’installazione delle vetrate panoramiche senza permessi.
Il D.L. 69/2024 precisa che è consentito installare senza permessi vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti anche sui porticati rientranti all’interno dell’edificio.
E’ invece esclusa dagli interventi rientranti in edilizia libera l’installazione delle VePA nei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche. In queste situazioni non sarà possibile agire senza permessi.
Cosa sono le VePA: definizione
VePA è l’acronimo di vetrate panoramiche amovibili e vengono definite come “sistemi impiegati in numerosi progetti internazionali di riqualificazione edile e valorizzazione urbana poiché offrono più spazio abitativo senza generare ulteriore volumetria. Contribuiscono inoltre al risparmio energetico e alla riduzione del consumo di suolo e cementificazione del territorio“.
Si tratta di sistemi realizzati con pannelli di vetro completamente trasparenti, senza la presenza di infissi e quindi con un impatto visivo di particolare leggerezza.
I pannelli sono realizzati a “pacchetto” come una sorta di paravento, o a libro, in maniera tale da poter essere “ripiegate” durante l’estate.
Parliamo, quindi, di vetrate che non vanno a modificare le linee architettoniche dell’edificio né a creare volume in più; servono, invece, ad assicurare una protezione dal freddo, dalla pioggia, dall’inquinamento acustico e non ultimo un risparmio dei consumi.
Comportano, infatti, una significativa riduzione della trasmittanza termica (ossia della perdita di calore dall’abitazione): di giorno catturano il calore, grazie appunto all’effetto serra dato dalle vetrate, e di notte evitano la sua dispersione creando una vera e propria protezione dell’abitazione.
La presenza delle VePA assicura un risparmio energetico del 27,6% per singolo appartamento nella stagione invernale; in estate, poi, le vetrate si ripiegano, e si torna ad una ventilazione naturale.
Vetrate panoramiche amovibili VePA: normativa
La legge 142/2022 di conversione del decreto Aiuti bis (D.L. 115/2022), recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, nello specifico, con l’art. 33-quater, ha modificato l’art. 6 del D.P.R. 380/01, includendo fra gli interventi in edilizia libera, anche la realizzazione e l’installazione di vetrate panoramiche.
Le vetrate panoramiche non richiedono l’autorizzazione del Comune, quindi possono essere installate senza ottenere alcun titolo abilitativo; ma ci sono dei criteri tecnici ed estetici che vanno rispettati.
Nel dettaglio, la norma integra l’art. 6 del D.P.R. 380/2001 con la lettera b-bis) che prevede:
- Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica , di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: […]
- […] b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VePA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare i mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
Vetrate panoramiche VePA: dossier ANCE
In merito alle novità introdotte dal decreto aiuti-bis, si è espressa l’ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, che ha pubblicato un dossier di approfondimento dell’art. 33 del decreto aiuti bis “Semplificazioni per l’installazione di vetrate panoramiche cd. VePA“.
Il documento realizzato dall’ANCE fornisce un quadro dettagliato in merito alla liberalizzazione delle cosiddette VePA. In particolare viene esaminato il rapporto con la normativa paesaggistica, i piani urbanistici ed i regolamenti condominiali.
Il dossier definisce:
- le caratteristiche indicate dalla normativa;
- il rapporto con le prescrizioni dei piani urbanistici;
- il rapporto con il d.P.R. n. 31/2017;
- il rapporto con le prescrizioni dei regolamenti condominiali;
- il recepimento nelle Regioni a statuto speciale e Province autonome.
VePA in edilizia libera: caratteristiche e condizioni da rispettare
In base a quanto previsto dal nuovo articolo 6 del D.P.R. 380/2001, è consentita l’installazione delle vetrate panoramiche senza alcun titolo abilitativo qualora abbiano le seguenti caratteristiche:
- essere amovibili e totalmente trasparenti;
- assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;
- riguardare balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o logge rientranti all’interno dell’edificio come definite nel Regolamento Edilizio Tipo (Allegato A, definizioni n. 35 e n. 37) ovvero:
- balcone – elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni;
- loggia – elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
Alla luce di quanto espresso, ANCE ritiene che dovrebbero rientrare nella definizione di balcone sia gli elementi in aggetto praticabili aventi una copertura, sia quelli scoperti per i quali sarà necessario verificare l’esistenza di eventuali soluzioni di vetrate anche per la copertura orizzontale.
Altri requisiti
Altre condizioni che devono essere verificate sono:
- non dare vita a spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria;
- non comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
- favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
- avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
Il richiamo a “vani interni domestici”, chiarisce l’ANCE, non deve intendersi limitativo per l’installazione delle vetrate panoramiche alle sole unità a destinazione abitativa; la norma, infatti, non contiene limitazioni specifiche in merito alla destinazione d’uso dell’unità immobiliare.
Per quanto riguarda la condizione dell’impatto visivo, ANCE richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui esiste una differenza tra:
- aspetto architettonico;
- decoro architettonico.
In particolare, l’aspetto architettonico prescinde dal pregio estetico dell’edificio, assumendo rilievo in presenza di interventi successivi che non devono recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l’originaria fisionomia e alterarne le linee impresse originariamente.
Inoltre, che l’installazione delle VePA deve comunque:
- rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- osservare le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienicosanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché quelle in materia di vincoli culturali e paesaggistici (D.Lgs. 42/2004);
- verificare la presenza di specifiche disposizioni nell’ambito del regolamento condominiale.
Le prescrizioni dei piani urbanistici
L’articolo 6 del testo unico in edilizia dispone espressamente il rispetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali: prima dell’installazione delle VePA sarà necessario, quindi, verificare l’eventuale presenza di norme locali che possano limitare o vietare tali strutture o comunque in generale gli interventi sui prospetti degli edifici.
Rapporto con il D.P.R. 31/2017
La liberalizzazione dell’installazione delle vetrate pone il dubbio circa l’eventuale presenza di vincoli culturali e paesaggistici sull’immobile interessato (D.Lgs. 42/2004).
In riferimento alla disciplina paesaggistica l’ANCE ricorda che il D.P.R. 31/2017 ha individuando una serie di opere escluse dall’autorizzazione perché considerate prive di rilevanza paesaggistica (Allegato A), nonché una serie di opere soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata perché di minore entità e impatto sul paesaggio (Allegato B). L’installazione delle vetrate panoramiche non è menzionata espressamente fra le opere escluse dall’autorizzazione paesaggistica, sebbene sono presenti nell’Allegato A diversi tipi di interventi ai quali questo intervento potrebbe essere ricondotto.
Rimaniamo, quindi, in attesa di ulteriori chiarimenti in materia; nel frattempo, conclude il dossier, l’installazione delle vetrate panoramiche potrebbe rientrare nella fattispecie dell’Allegato B, punto B.3 del D.P.R. 31/2017, quale “realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze” ed essere soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
Rapporto con le prescrizioni dei regolamenti condominiali
Ulteriori limiti e condizioni circa l’installazione delle VePA potrebbero arrivare dai regolamenti condominiali.
Occorre, quindi, verificare che detti regolamenti non contengano “prescrizioni chiaramente individuate” circa le limitazioni di alterare in qualche modo il prospetto dell’edificio. In caso contrario, ossia in assenza di prescrizioni specifiche e trattandosi di interventi che di per sé non sono lesivi del decoro architettonico, non deve essere data preventiva informazione all’amministratore di condominio (sebbene, a parere dell’ANCE, detta comunicazione è sempre bene inviarla anche se non necessita di specifica autorizzazione).
Regioni a statuto speciale e Province autonome
L’applicazione dell’art. 33-quater è immediata e non necessita di apposito recepimento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome (ai sensi dell’art. 42-septies del decreto legge 115/2022). Tuttavia, è necessario verificare la presenza di eventuali norme regionali che abbiano disciplinato in modo puntuale e diverso il rapporto con la normativa edilizia statale (ad esempio la legge regionale Sicilia n. 16/2016).
Scarica il dossier ANCE VePA.
Cosa cambia per le vetrate panoramiche VePA in edilizia libera con il decreto salva casa?
Come detto, il decreto aiuti-bis già prevedeva l’installazione di vetrate panoramiche VePA in edilizia libera. In quella norma, però, si parlava di vetrate panoramiche VePA per la chiusura di balconi e di logge.
La principale novità del decreto salva casa riguarda invece la possibilità di installare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, anche sui porticati rientranti all’interno dell’edificio.
Anche nel caso dei porticati vanno rispettati i seguenti requisiti fondamentali:
- tali elementi non devono costituire spazi chiusi in modo stabile che possano causare cambiamenti nelle dimensioni e nella superficie dell’edificio, come definito dalle norme edilizie, i quali potrebbero generare nuova volumetria o modificare la destinazione d’uso dell’immobile da superficie accessoria a superficie utile;
- queste strutture devono promuovere una micro-aerazione naturale per garantire un costante flusso d’aria e mantenere la salubrità degli ambienti interni;
- queste vetrate devono possedere caratteristiche tecniche e costruttive e un profilo estetico che minimizzino l’impatto visivo e l’ingombro apparente, senza alterare le linee architettoniche preesistenti.
Durante l’iter di conversione, la Commissione Ambiente della Camera ha approvato un emendamento che esclude l’installazione delle VePA nei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche. In queste situazioni non sarà possibile agire senza permessi.
Inoltre, l’installazione delle VEPA, come indicato al comma 1 dell’art. 6 del TUE, è sempre subordinata al rispetto delle:
- prescrizioni dei piani urbanistici comunali;
- normative di settore, inclusi i vincoli paesaggistici;
- in caso di condomini, eventuali disposizioni presenti nel regolamento condominiale.
In merito alle novità introdotte dal decreto, si è espressa nuovamente l’ANCE con uno specifico focus sul D.L. 69/2024 per chiarire alcuni aspetti fondamentali introdotti dalla normativa.
Vetrate panoramiche amovibili in edilizia libera: sentenza di riferimento
Di seguito si riporta una sentenza che approfondisce un aspetto fondamentale in riferimento ad una pergotenda chiusa da vetrate VePA.
Vetrate panoramiche senza permesso: le nuove regole del decreto salva casa
Il decreto salva casa 2024 apporta modifiche significative all’articolo 6, comma 1, del D.P.R. 380/01 Testo Unico dell’Edilizia (TUE) con l’obiettivo di ampliare le categorie di interventi consentiti in edilizia libera.
Queste modifiche mirano a includere una gamma più ampia di interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di ottenere un titolo abilitativo, un permesso specifico o una comunicazione preventiva, purché non comportino un impatto eccessivo sull’ambiente circostante.
Pergotenda chiusa da vetrate VePA: è nuovo volume?
Il TAR Emilia Romagna, nella sentenza n. 256/2023, ha stabilito che le pergotende, anche se circondate da vetrate panoramiche amovibili (VePA), rientrano nell’edilizia libera. Secondo il decreto Aiuti bis del 21 settembre 2022, le VePA sono considerate interventi di edilizia libera, ma devono mantenere le loro caratteristiche funzionali per evitare di essere considerate abusi edilizi.
Nel caso esaminato dal TAR Emilia Romagna, i proprietari di un immobile hanno cercato di coprire la loro terrazza con una struttura tipo pergotenda perimetrata da sottili pannelli di vetro scorrevoli, ma il Comune ha richiesto la rimozione poiché riteneva che si trattasse di una veranda integrante un intervento di ristrutturazione edilizia soggetto a permesso di costruire.
Tuttavia, il TAR ha stabilito che la pergotenda chiusa dalle vetrate impacchettabili non costituisce una struttura ermetica in grado di creare un ambiente termicamente isolato.
I giudici hanno chiarito che i pannelli vitrei scorrevoli, pur essendo parte integrante della pergotenda, non creano un taglio termico né sono idonei a creare nuovi volumi, in quanto si tratta di antine frangivento trasparenti e di esigue dimensioni. Pertanto, la pergotenda non necessita di titolo abilitativo in quanto l’opera principale è la tenda, mentre l’intelaiatura è considerata un mero elemento accessorio. Infine, il ricorso presentato dai proprietari è stato accolto in quanto la struttura non crea nuovo volume edilizio e non è soggetta a permesso di costruire.
Cosa cambia per le vetrate panoramiche VePA in edilizia libera con il decreto salva casa?
Come detto, il decreto aiuti-bis già prevedeva l’installazione di vetrate panoramiche VePA in edilizia libera. In quella norma, però, si parlava di vetrate panoramiche VePA per la chiusura di balconi e di logge.
La principale novità del decreto salva casa riguarda invece la possibilità di installare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, anche sui porticati rientranti all’interno dell’edificio.
Anche nel caso dei porticati vanno rispettati i seguenti requisiti fondamentali:
- tali elementi non devono costituire spazi chiusi in modo stabile che possano causare cambiamenti nelle dimensioni e nella superficie dell’edificio, come definito dalle norme edilizie, i quali potrebbero generare nuova volumetria o modificare la destinazione d’uso dell’immobile da superficie accessoria a superficie utile;
- queste strutture devono promuovere una micro-aerazione naturale per garantire un costante flusso d’aria e mantenere la salubrità degli ambienti interni;
- queste vetrate devono possedere caratteristiche tecniche e costruttive e un profilo estetico che minimizzino l’impatto visivo e l’ingombro apparente, senza alterare le linee architettoniche preesistenti.
Durante l’iter di conversione, la Commissione Ambiente della Camera ha approvato un emendamento che esclude l’installazione delle VePA nei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche. In queste situazioni non sarà possibile agire senza permessi.
Inoltre, l’installazione delle VEPA, come indicato al comma 1 dell’art. 6 del TUE, è sempre subordinata al rispetto delle:
- prescrizioni dei piani urbanistici comunali;
- normative di settore, inclusi i vincoli paesaggistici;
- in caso di condomini, eventuali disposizioni presenti nel regolamento condominiale.
In merito alle novità introdotte dal decreto, si è espressa nuovamente l’ANCE con uno specifico focus sul D.L. 69/2024 per chiarire alcuni aspetti fondamentali introdotti dalla normativa.
Vetrate panoramiche amovibili in edilizia libera: sentenza di riferimento
Di seguito si riporta una sentenza che approfondisce un aspetto fondamentale in riferimento ad una pergotenda chiusa da vetrate VePA.
Pergotenda chiusa da vetrate VePA: è nuovo volume?
Il TAR Emilia Romagna, nella sentenza n. 256/2023, ha stabilito che le pergotende, anche se circondate da vetrate panoramiche amovibili (VePA), rientrano nell’edilizia libera. Secondo il decreto Aiuti bis del 21 settembre 2022, le VePA sono considerate interventi di edilizia libera, ma devono mantenere le loro caratteristiche funzionali per evitare di essere considerate abusi edilizi.
Nel caso esaminato dal TAR Emilia Romagna, i proprietari di un immobile hanno cercato di coprire la loro terrazza con una struttura tipo pergotenda perimetrata da sottili pannelli di vetro scorrevoli, ma il Comune ha richiesto la rimozione poiché riteneva che si trattasse di una veranda integrante un intervento di ristrutturazione edilizia soggetto a permesso di costruire.
Tuttavia, il TAR ha stabilito che la pergotenda chiusa dalle vetrate impacchettabili non costituisce una struttura ermetica in grado di creare un ambiente termicamente isolato.
I giudici hanno chiarito che i pannelli vitrei scorrevoli, pur essendo parte integrante della pergotenda, non creano un taglio termico né sono idonei a creare nuovi volumi, in quanto si tratta di antine frangivento trasparenti e di esigue dimensioni. Pertanto, la pergotenda non necessita di titolo abilitativo in quanto l’opera principale è la tenda, mentre l’intelaiatura è considerata un mero elemento accessorio. Infine, il ricorso presentato dai proprietari è stato accolto in quanto la struttura non crea nuovo volume edilizio e non è soggetta a permesso di costruire.
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